Art. 5.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto disposto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, organizzano corsi di aggiornamento per il personale medico ed infermieristico operante nelle strutture psichiatriche al fine di consentire ad ogni operatore la frequenza di almeno un corso ogni due anni.
      2. Al fine di cui al comma 1 sono autorizzati accordi, convenzioni con università o con istituti specializzati pubblici o privati operanti nel settore della psichiatria o della psicologia da almeno cinque anni.